Contanti e assegni: tutte le novità
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo 231/2007 relativo alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività terroristiche cambieranno le abitudini di utilizzo di contanti, libretti di risparmio ed assegni.
Una delle principali novità riguarda il nuovo limite consentito per il trasferimento in denaro contante e in titoli al portatore che scenderà dagli attuali 12.500€ ad un massimo di 4.999€.
Ciò significa che per importi pari o superiori a 5.000€ non si potranno effettuare pagamenti in denaro contante o in titoli al portatore, gli assegni dovranno necessariamente essere “non trasferibili” e il saldo dei libretti di deposito bancario o postale al portatore dovrà essere inferiore ai 5.000 €.
Per quanto riguarda gli assegni le normative prevedono anche:
Rivoluzione dello scenario per gli assegni
Oltre al nuovo limite imposto per gli assegni “trasferibili”, le normative prevedono anche:
- i libretti di assegni bancari e postali e gli assegni circolari verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili utilizzabili esclusivamente per importi inferiori a 5.000€. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà pagare un’imposta di bollo di 1,50€ per ciascun assegno;
- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente emette con le formule ”a me stesso”, “a me medesimo”, ecc.) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste e quindi non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi e non potranno circolare ”al portatore”;
- gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000€ dovranno recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ciascuna girata dovrà recare inoltre, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;
- i carnet di assegni già in possesso della clientela alla data del 29 aprile 2008 potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente, ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall’articolo 49, cioè: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro (a questo proposito ricordiamo che a partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data) o mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro. Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo ma l’utilizzo di tali moduli, come sopra precisato, sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data.
Novità per i libretti di deposito
Le nuove disposizioni, quindi, determinano che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000€. Di conseguenza tutti i libretti che superino il nuovo limite alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere estinti, a meno che il saldo non venga ridotto a una somma inferiore ai 5.000€ entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Per quanto riguarda il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, emessi ante 30 aprile 2008, e presentati per l’incasso a decorrere da tale data, il cessionario potrà autocertificare alla banca il trasferimento indicando la data e il nome del cedente, in assenza di tale autocertificazione dovrà pervenire alla Banca entro 30 giorni dalla data di presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto rilasciata dal cedente.
Fonte: Banca del Piemonte
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